Giuridicamente parlando: casi e sentenze che riguardano la storia legale di Damanhur

Questa pagina nasce dal mio Sogno di un mondo in cui i diritti umani siano la primaria esigenza dell’Uomo e la legge possa ancora essere strumento d’accordo nella vita d’insieme. Da quando vivo a Damanhur ho potuto incontrare nella pratica casi che prima, per me, appartenevano solo alla teoria dei testi. Ciò che svilisce, ma solo marginalmente, la mia fede indefessa nella giustizia è l’evidente impossibilità di riparare realmente al danno subito, dal momento che si lavora sugli effetti, anziché sulle cause e quindi non in senso preventivo. Gli strumenti di tutela che oggi il panorama legislativo italiano offre sono ancora parziali e ciò che ci è concesso come difesa molte volte si rivela soltanto l’appello ad un precetto ben lontano dalla realtà di cui si sta parlando. Tratterò casi di violazione affidati al buon senso professionale dei giudici, tratterò conquiste intime e pratiche, cui un cittadino dello Stato Italiano può volgere nella legittima ambizione di una moderna libertà personale. Le battaglie sono campi di fatica, ma in compenso offrono la soglia per condizioni diverse; nella speranza che la legge sia sempre cavaliere alla libertà umana, continuo a riporre fiducia nell’intelligenza dei destrieri.

La “storia” dei NAS a Damanhur. (Io c’ero..)

Tutto inizia una bella mattina di Novembre: 23 Novembre 2009. L’inverno alle porte, un’aria di festività brulicante, i soliti damanhuriani tenacemente indaffarati nelle tante attività. Una mattina come le altre o forse diversa, diversa nel momento in cui si sparge la notizia: ci sono i NAS alla Damanhur Crea ed indugiano sullo studio medico. Ricordo di non essermi preoccupata troppo al momento, perché conoscevo bene la professionalità di chi ci lavorava e quanta energia era stata spesa per rendere ogni cosa la migliore possibile. Al termine dell’indagine i locali adibiti a studio medico furono messi sotto sequestro: problemi di strutture non compatibili con le attività svolte. Quindi, ricapitolando: i NAS arrivano ed il controllo è mirato ai permessi rilasciati per esercitare in quei locali quel tipo di servizio. Quaestio giuridica: “Come inquadrare la struttura, quale la veste più adatta?” Risposta: in corso… Quaestio tragicomica: “Cosa uscirà sui giornali nei giorni successivi?” Risposta: l’Apocalisse! Così sul quotidiano online “MondoRaro Magazine”: “Damanhur: il NAS di Torino, denuncia 34 persone. Falsi medici. Sequestro di alcuni locali.” Uno sfizioso articolo guarnito di scandalosi scenari riassume l’avvenimento in termini eclatanti, fornendo ai lettori informazioni false, tendenziose, non appurate ma succulente. Questo è gettare discredito su Damanhur, sui professionisti che ci lavorano, sulle strutture. I “falsi medici” a Damanhur non esistono: si tratta di persone ampiamente preparate, regolarmente iscritte all’albo, plurilaureate, con specializzazioni in vari ambiti, che svolgono la loro professione con devozione ed onestà. Già un’insinuazione di questo calibro va a ledere l’immagine e l’intimo di chi offre un valido servizio da anni alla società. Personalmente, al di là della dovuta querela (effettivamente depositata presso il Tribunale di Ivrea come “Atto di querela per diffamazione a mezzo internet”), che può aprire il fronte a riparazioni di un simile danno, guardo con tristezza la superficialità che trasuda dalle false informazioni dei media che continuamente bombardano le menti delle persone. L’unica speranza anche in questi casi s’aggrappa all’intelligenza dei singoli, il sistema nell’insieme è estremamente complesso, gli interessi in gioco sono molteplici, non vedo mai una sola spiegazione dietro alle cose, il senso critico individuale si può destare se la curiosità diventa sincera voglia di comprendere, allora il panorama s’allarga e la ricerca assume tratti di conoscenza.

6 pensieri su “Giuridicamente parlando: casi e sentenze che riguardano la storia legale di Damanhur

  1. Beh io c’ero. E c’ero anche al processo guaritori degli anni 80. E c’ero anche quando si chiedeva della reincarnazione in aula di tribunale. e c’ero anche durante le perquisizioni corporali e le offese nel veder dare da assaggiare erbe per tisane a un anziano per vedere se contenga droga. E c’ero anche alle sporche diffamazioni dei primi fuoriusciti che hanno cercato di distruggere damanhur usando denunce e trasmissioni tv. E c’ero anche in tanti casi di discriminazione locale, come quelle verso i nostri figli da parte delle scuole pubbliche. E c’ero in un percorso che non ha mai smesso di cercare di muovere accuse false e montate contro la nostra realtà, con il fine di distruggerla perché… perchè diversa? perchè scomoda? perché va in una direzione diversa da quella dei valori e dei poteri dominanti? La mia sete di giustizia non si smorza con le continue provocazioni e attacchi di basso stampo, ma anzi, cresce, forte, splendente!

  2. Indignarsi non serve certamente, ma far valere i propri diritti è necessario, in un paese che si dice civile e libero. Condivido pienamente lo spirito di cassettoro e la sua rabbia, che è anche la mia. Chi ci conosce veramente ci apprezza e stima, per l’onestà, per quanto sappiamo costruire con le nostre sole forze. Da tutto il mondo persone di ogni estrazione e cultura arrivano in Damanhur e ammirano il nostro operato e il sogno di una civiltà nuova, sana, di grandi valori e speranza per il futuro. Da quando tutto questo è da perseguitare, diffamare, condannare?

  3. Desidero segnalare che è uscito in questi giorni il n. 214 di Focus, agosto 2010 – che chiude un contenzioso che ha visto opposti il mensile stesso e la Federazione di Damanhur.
    Nell’aprile 2007, il numero 174 di Focus conteneva, nell’ambito dell’inchiesta “Il potere delle sette”, a firma di Michele Scozzai, varie considerazioni e accostamenti su Damanhur piuttosto pesanti. Damanhur querelò l’articolista e il direttore responsabile della rivista.
    Il Tribunale di Verona ha accolto la querela e rinviato a giudizio entrambi con l’accusa di diffamazione a mezzo stampa. A procedimento in corso, le parti hanno trattato e raggiunto un accordo, in seguito al quale la Federazione Damanhur ha rimesso la querela. L’accordo comprendeva la visita di tre giorni a Damanhur da parte di un giornalista di Focus e la pubblicazione di un articolo-resoconto della visita.
    Così è stato: sul n. 214 è comparso un articolo, intitolato “Tre giorni con Damanhur”, a firma di Ada Fasetti. L’articolo attesta che non vi sono riscontri concreti alle gravi affermazioni fatte su Damanhur sia sull’articolo del 2007, sia sul blog della stessa rivista.

  4. A proposito della libertà di spostamento

    L’ articolo 328 del codice penale italiano titola: “Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione.” Questa norma, appartenente ai delitti contro la pubblica amministrazione, colpisce l’indebito rifiuto da parte dell’incaricato di pubblico servizio di compiere un atto dovuto.
    L’articolo 340 c. p. interviene poi ove vi sia stata interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di pubblica necessità.
    Il caso: siamo nel 2003, a Lugnacco, in provincia di Torino. Alcuni damanhuriani, cittadini italiani, inoltrano la richiesta di residenza presso il Comune. La residenza non viene concessa nei tempi ordinari ed alla richiesta di spiegazione il Comune adduce cause diverse: assenza di sufficiente organico per effettuare i sopralluoghi necessari; ragioni ambientali, in quanto la zona era impervia e non poteva supportare il traffico di un cospicuo insediamento abitativo; per mancanza di fondi necessari a fornire alla zona acqua potabile, fognature, raccolta rifiuti.
    Vale la pena ricordare che il servizio anagrafico è di competenza dello Stato e i Comuni se ne occupano in rappresentanza dello stesso. La richiesta del cittadino italiano di iscrizione anagrafica è esercizio di un diritto soggettivo non vincolato a condizione, in ossequio alla libertà di spostamento (come da articolo 16 della Costituzione italiana). Ciò che il Comune deve effettuare, come atto dovuto, è la verifica di corrispondenza al vero delle dichiarazioni fatte dal cittadino: in poche parole, se abita o no nel Comune. Cosa che i damanhuriani dimostrarono.
    Il sindaco di Lugnacco Antonio Buratto, in conseguenza alla sua omissione, venne denunciato e processato. Il Tribunale di Ivrea ne riconobbe la responsabilità penale per il reato di cui all’articolo 340 c. p., condannandolo ad una reclusione di 4 mesi, scontata a 3 per circostanze attenuanti. Inoltre furono liquidati in via equitativa i danni morali subiti dalle persone costituitesi parti civili.
    La sentenza (N.437/2008, Tribunale di Ivrea) smentisce inoltre tutte le giustificazioni addotte dal Comune per le omissioni.
    In particolare, riguardo alla carenza di personale, c’è da rilevare che nello stesso periodo in cui i 18 damanhuriani fecero richiesta di residenza, altre 16 persone non appartenenti alla Federazione di Damanhur fecero la medesima richiesta; questi ultimi ebbero risposta positiva entro il termine medio di un mese. Questo particolare lascia l’amaro in bocca. L’articolo 3 della Costituzione italiana dice: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.”
    Non riesco a comprendere le distinzioni poste in essere da chi, ricoprendo una funzione pubblica, che richiede quindi imparzialità, ha operato distinzioni tra cittadini italiani e cittadini italiani che sono anche damanhuriani. Non può esserci una disparità di trattamento, soprattutto da parte di chi si è proposto di lavorare al servizio dello Stato italiano.

  5. Posto – che orribile verbo – un comunicato della Federazione Dh e un commento di Coboldo, su una recente sentenza, che in questa pagina mi pare interessante. Purtroppo, il corrispondente della Stampa di Torino. Gampiero Maggio, ha grossolanamente sbagliato a leggere la sentenza e a dare la notizia, così come al solito oltre a informare ci tocca rettificare. Ma così, pare, va il mondo…

    UNA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI IVREA
    Il Tribunale di Ivrea ha emesso la sentenza di primo grado nella causa intentata alla Federazione Damanhur da Jan Turvey, cittadina di Damanhur per una decina d’anni, fino al 2007.
    La Turvey aveva intentato una causa di lavoro per le attività da lei svolte in seno alla Federazione, richiedendo una liquidazione complessiva di circa € 120.00,00 più il pagamento delle spese processuali. La richiesta era rigettata dalla Federazione, in base al fatto che i rapporti di servizio all’interno di Damanhur non sono considerabili rapporti di lavoro subordinato.
    Il Giudice Gian Luca Robaldo ha disposto il riconoscimento della Federazione alla Turvey del solo Tfr, da calcolarsi percentualmente sulla base di € 85.000,00, per un importo di € 7.250,00 (e non, come erroneamente pubblicato dalla Stampa del 15/12, il riconoscimento di un importo di € 90.000,00), e il contributo del 50% per le spese processuali. Il pagamento di tali somme rimane peraltro sospeso in attesa del secondo grado di giudizio.
    Nel dispositivo della sentenza (n. 123/10 del 23/11/2010) il Giudice ha rilevato che “(…) non si può disconoscere rilevanza al dato oggettivo che J. T. fosse inserita a pieno titolo in una comunità altamente strutturata, la quale oltre ad appagare – almeno inizialmente – le sue esigenze spirituali, le metteva a disposizione una serie di servizi e strutture sociali (scuole per i figli, presidi medici, abitazione): si deve allora escludere che le retribuzioni corrisposte dalla Federazione Damanhur non le permettessero di vivere in modo libero e dignitoso (…).”
    La Federazione Damanhur presenterà appello alla sentenza, che pure riconosce validità alle strutture e ai rapporti sociali comunitari, sulla base del fatto che il rapporto tra la Turvey e la Federazione stessa, come avviene per ogni cittadino damanhuriano, non era un rapporto di lavoro subordinato.
    La sentenza evidenzia una volta di più il vuoto legislativo esistente in merito ai rapporti in seno alle comunità intenzionali, non sancito né tutelato da alcune legge italiana o europea. Il problema riguarda non solo Damanhur ma numerosissime comunità laiche e religiose.

    L’UNIONE FA LA FORZA
    La sentenza 123/10 del 23/11/2010, relativa alla causa Turvey-Federazione Damanhur, propone una rapida analisi della socialità damanhuriana.
    Negli anni l’argomento ha suscitato vari commenti, comprese affermazioni inventate di sana pianta al solo scopo di denigrare Damanhur, magari per vendere qualche libro in più o accreditarsi come “esperto” con la speranza di essere ospite fisso in programmi televisivi.
    Sui contenuti tecnici di questa sentenza aspettiamo il pronunciamento della Corte d’Appello, considerato che abbiamo presentato ricorso proprio perché non siamo d’accordo con la decisione del magistrato di primo grado.
    Per noi damanhuriani il lavoro rappresenta un preciso impegno etico, quindi qualcosa di più forte del normale bisogno economico: ci sentiamo “padroni” di ciò che abbiamo realizzato in oltre trent’anni, non semplici lavoratori dipendenti.
    Lo abbiamo detto tante volte che in una comunità si va per dare, per contribuire con esperienza ed entusiasmo, non per prendere qualcosa grazie alla fatica degli altri.
    L’intento è sommare le nostre capacità, utilizzando nel modo migliore il vecchio detto che in tutto il mondo è tradotto con le parole “l’unione fa la forza”.
    Rispettiamo ruoli e capacità lavorative come avviene nelle società organizzate, con l’obiettivo di migliorare la nostra qualità della vita.
    Questi sono principi generali, che abbiamo condiviso tutti quando siamo arrivati a Damanhur.
    Può succedere poi che alcuni di noi vivano in maniera diversa l’applicazione pratica di questi principi: in fondo questo dimostra che non siamo tutti uguali e che ognuno di noi ha testa e logiche diverse per cultura, educazione o anche solo per una differente volontà d’essere protagonista della propria vita.
    Il Giudice Robaldo scrive che Damanhur è una società organizzata, con servizi che facilitano la vita dei suoi cittadini, riferendosi ad esempio al servizio sanitario della Comunità oppure alle scuole per i figli.
    Il lavoro impegna mediamente otto ore giornaliere per cinque o sei giorni alla settimana, in base agli impegni e alle scelte degli individui: a volte capita di lavorare più del previsto, magari per seguire qualche avvenimento particolare.
    Poi ci sono tante cose da fare e un poco del nostro tempo lo dedichiamo a lavori di interesse comune, anche per risparmiare: noi li definiamo “lavori di terrazzatura” e non è una nostra invenzione. Fino agli anni Cinquanta, infatti, anche nei paesi del Canavese era normale dedicare almeno mezza giornata ogni mese per lavori di utilità pubblica, perché strade, muretti e luoghi pubblici erano considerati proprietà di tutti i residenti.
    E’ vero che la crisi economica mondiale oggi rende la vita più difficile a tanta gente, ma qualunque lavoratore dipendente, libero professionista o artigiano è disposto a lavorare più del necessario se questo è importante per il buon andamento dell’attività che gli permette di vivere.
    Ogni tanto qualcuno scrive cose assurde sulla nostra vita, descrivendo la nostra socialità come un girone infernale.
    Noi proseguiamo la nostra esperienza con serenità e molti sacrifici, come capita a tante persone, scoprendo e riscoprendo quanto sia vero il vecchio detto popolare secondo il quale “l’unione fa la forza”.
    (Coboldo Melo)

  6. Segnalo che il Tribunale di Ivrea ha emesso una nuova sentenza in una causa di lavoro che coinvolge Damanhur.

    UNA NUOVA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI IVREA
    Il Tribunale di Ivrea ha emesso, il 28 gennaio, la sentenza relativa ad una causa di lavoro intrapresa da una ex damanhuriana, Raffaella Ginepro, contro la Federazione Damanhur e contro Oberto Airaudi, Falco.
    La donna chiedeva il pagamento delle proprie presunte spettanze dal 1983 al 2007, sostenendo di avere per tutto quel periodo lavorato alle dipendenze di Falco e della Federazione, quantificando la sua richiesta in circa € 500.000,00.
    Al termine del dibattimento, il Giudice, Dottoressa Sonia Mancini, ha respinto ogni richiesta nei confronti di Falco, ha riconosciuto l’esistenza di un rapporto lavorativo solo dal 1996 al 2007 ritenendo però che la richiedente fosse stata già adeguatamente pagata durante la sua permanenza a Damanhur, sentenziando a favore della Ginepro il pagamento del Tfr, da calcolarsi sulla base di € 150.000,00, per un totale di circa € 11.000,00, con spese legali a carico della parti.
    Il legale della Federazione Damanhur, avvocato Gian Piero Ragusa, ha già annunciato ricorso alla Corte d’Appello, poiché la sentenza, pur recependo la maggior parte delle tesi damanhuriane, equipara il caso in questione ad un normale rapporto di lavoro dipendente, cosa che non rispecchia lo spirito e le modalità con le quali operano i damanhuriani.
    La sentenza, peraltro, conferma la tesi dell’estraneità di Falco alla conduzione diretta della Federazione: Falco, guida spirituale di Damanhur, non ricopre alcun incarico in essa. Il tentativo – purtroppo frequente, da parte di fonti diverse – di attribuire a Falco responsabilità che non gli sono proprie trova smentita nella sentenza del Giudice.
    La sentenza si collega idealmente a quella emessa dal Giudice Robaldo nel dicembre scorso, che in una causa analoga inquadrava in chiave lavorativa l’operato di un’altra ex cittadina, riconoscendo al contempo che quanto ricevuto in termini di rimborsi, servizi e strutture utilizzabili era da ritenersi un adeguato compenso per le attività svolte, fatto salvo il riconoscimento del Tfr.
    I riconoscimenti che vengono da entrambi i magistrati sulla qualità della vita in Damanhur sono importante; la Federazione Damanhur ribadisce comunque che chi opera all’interno delle stesse lo fa su base volontaria e solidaristica, all’interno della quale sia la natura dell’impegno sia la natura del compenso – riconosciuto attraverso la valuta complementare Credito – non possono essere considerate in alcun modo “lavoro”.

    IL LAVORO COME IMPEGNO ETICO
    Ancora una volta, dunque, e a distanza di poche settimane, il Tribunale di Ivrea riconosce l’alto livello della qualità della vita damanhuriana come elemento di “welfare” adeguato, come compenso per l’attività dei cittadini che si occupano di servizi interni.
    Il Tribunale non ha recepito completamente la nostra tesi, secondo la quale inquadrare queste attività come “lavoro” è sbagliato, e per questo ricorreremo in Appello; d’altronde, sentenze come questa non fanno che ribadire quanto sia grave l’assenza di riconoscimento giuridico per le comunità, che permetterebbe di sgombrare il campo da equivoci anche in materia di lavoro. Nonostante ciò, siamo molto soddisfatti per il riconoscimento del nostro modello sociale – implicitamente, del nostro modello comunitario – basato sulla partecipazione e sulla condivisione, come strumento per un adeguato e dignitoso tenore di vita per i cittadini damanhuriani.
    Il commento di Coboldo Melo alla precedente sentenza spiega bene che cosa significa per i damanhuriani il lavoro, come impegno etico per fare ognuno la propria parte nella realizzazione degli ideali di Damanhur; e questo vale sia per chi lavora in aziende damanhuriane e non, che quindi rispondono delle leggi del lavoro previste nel nostro Paese, sia per quel numero ridotto che opera all’interno dei servizi comunitari, come nei due casi dei quali si sono occupate le sentenze.
    Un altro elemento fondamentale sottolineato dal Tribunale di Ivrea è il fatto che Falco non è direttamente né indirettamente coinvolto nella gestione di Damanhur. Lo abbiamo già scritto e detto tante volte ma finalmente il dato emerge con chiarezza, da parte di una fonte esterna alla Federazione. Il ruolo di ispiratore, di guida spirituale non prevede e non contiene anche quello manageriale e direttivo: siamo lieti, per Falco e per tutti i cittadini, che questo venga riconosciuto con chiarezza.
    (Stambecco Pesco)

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